Accesso civico
Cos'è il diritto di accesso civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale e di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5bis del medesimo decreto.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli altri casi l’istanza deve essere presentata, alternativamente, o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico; può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita
La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria può essere presentata utilizzando il modulo in allegato "AC mod. 01 Accesso civico semplice"
Vedi documento allegato "AC mod. 03 Modalità Accesso ANAC"
A chi rivolgersi se non si riceve risposta
In caso di mancato riscontro e nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso il richiedente può presentare richiesta di riesame, utilizzando il modulo in allegato" AC mod. 04 Richiesta riesame", indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Come si può proporre ricorso
Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o presentare ricorso al difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale e di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5bis del medesimo decreto.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli altri casi l’istanza deve essere presentata, alternativamente, o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico; può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita
La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria può essere presentata utilizzando il modulo in allegato "AC mod. 01 Accesso civico semplice"
- tramite posta elettronica alla seguente casella di posta istituzionale: protocollo@comune.brendola.vi.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del comune: comune.brendola.vi@pecveneto.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Marconi n. 1 - 36040 - Brendola (VI)
- con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Marconi n. 1 - 36040 - Brendola (VI)
- tramite posta elettronica alla seguente casella di posta istituzionale: protocollo@comune.brendola.vi.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del comune: comune.brendola.vi@pecveneto.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Marconi n. 1 - 36040 - Brendola (VI)
- con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Marconi n. 1 36040 - Brendola (VI)
Vedi documento allegato "AC mod. 03 Modalità Accesso ANAC"
A chi rivolgersi se non si riceve risposta
In caso di mancato riscontro e nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso il richiedente può presentare richiesta di riesame, utilizzando il modulo in allegato" AC mod. 04 Richiesta riesame", indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Come si può proporre ricorso
Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o presentare ricorso al difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso